Le novità sul regime dei minimi al vaglio della legge di stabilità
Approda il parlamento la legge di stabilità con le proposte per il nuovo regime fiscale agevolato per le partite Iva.
A far discutere c’è il nuovo regime forfettario che nelle intenzioni avrebbe dovuto sostituire in toto il vecchio e tanto apprezzato regime dei minimi. La principale novità contenuta nella bozza della manovra finanziaria consiste nel ritorno alle origini del regime dei minimi che, tuttavia, scompare per essere inglobato in un regime unico forfettario. La soglia dei ricavi da non superare usufruire delle condizioni agevolate è mediamente pari a 30.000 euro anziché a 15.000 euro così come stabilito lo scorso anno. La tassazione Irpef viene riportata al 5% (e non al 15%) per i primi 5 anni che diventa poi al 15%. Viene abolito il limite di 35 anni di età per rimanere in questa condizione fiscale.
La manovra dello scorso aveva stabilito che i contribuenti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si erano avvalsi del regime dei minimi avrebbero potuto continuare a fruirne per il periodo che residuava sino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Tale regime fiscale dovrebbe continuare ad applicarsi fino alla sua naturale scadenza. In sede di conversione era stata introdotta la proroga del regime dei minimi per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa e arti e professioni in possesso dei requisiti previsti, consentendone la scelta anche nel corso del 2015. Anche tale regime dovrebbe mantenere la sua validità fino alla naturale scadenza, non essendo prevista una diversa disciplina transitoria.
Non ci sono cambiamenti sul fronte contributivo. A meno di novità che potrebbero essere ancora inserite, l’aliquota rimarrà al 27,72%.
Nel regime forfettario introdotto dal primo gennaio di quest’anno, e confermato con alcune modifiche dalla manovra finanziaria, il reddito viene determinato applicando un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti nell’anno, senza sottrarre analiticamente i costi sostenuti. I coefficienti attualmente previsti variano in funzione dell’attività esercitata.
-Industrie alimentari e delle bevande : reddito massimo a 45mila euro e coefficiente al 40%
-Commercio all’ingrosso e al dettaglio: reddito massimo a 50mila euro e coefficiente al 40%
-Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande: reddito massimo 40mila euro, coefficiente al 40%
-Commercio ambulante di altri prodotti reddito massimo 30mila euro e coefficiente al 54%
-Costruzioni e attività immobiliari: reddito massimo 25mila euro e coefficiente all’86%
-Intermediari del commercio: reddito massimo 25mila euro e coefficiente al 62%
-Servizi di alloggio e ristorazione: reddito massimo 50mila euro e coefficiente al 40%
-Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione: reddito massimo 30mila euro e coefficiente al 78%
-Altre attività: reddito massimo 30mila euro e coefficiente al 67%.
Le novità più interessanti che stanno emergendo proprio in queste ultime ore, riguardano proprio la possibilità che il regime agevolato dei minimi possa comunque sopravvivere con le vecchie modalità, che prevedono aliquota unica al 5% e reddito massimo a 30mila euro, per tutte le nuove iniziative. Una soluzione che sarebbe di compromesso rispetto alle richieste pressanti di riconfermare per tutti il vecchio impianto, e le necessità di bilancio che invece hanno indotto il governo a optare per il nuovo sistema forfettario, che prevede redditi variabili e un’aliquota unica più alta, al 15%.